Art. 22
Misure da applicare nella zona soggetta a restrizioni
In vigore dal 17 dic 2019
Misure da applicare nella zona soggetta a restrizioni
1. L’autorità competente compila e mantiene aggiornato senza indugio un inventario di tutti gli stabilimenti che detengono animali delle specie elencate situati nella zona soggetta a restrizioni, compresi le specie, le categorie e il numero di animali in ciascuno stabilimento; per il pollame il numero di animali può essere stimato.
2. L’autorità competente può, al fine di prevenire la diffusione della malattia e in base alle informazioni epidemiologiche o ad altri dati, effettuare l’abbattimento preventivo, conformemente all’, paragrafi 1 e 2, o la macellazione degli animali detenuti delle specie elencate negli stabilimenti situati nella zona soggetta a restrizioni.
3. L’autorità competente dispone e supervisiona che tutti i movimenti di corpi interi o parti di animali selvatici o detenuti morti delle specie elencate dalla zona soggetta a restrizioni siano destinati alla trasformazione o allo smaltimento in conformità del regolamento (CE) n. 1069/2009 in un impianto riconosciuto a tal fine:
a)
all’interno del territorio dello Stato membro; o
b)
in un altro Stato membro conformemente all’, paragrafi 1 e 3, del regolamento (CE) n. 1069/2009, se non è possibile trasformare o smaltire i corpi interi o le parti di animali morti in un impianto riconosciuto nel territorio dello Stato membro in cui si è verificato il focolaio.
4. L’autorità competente impone condizioni specifiche per il trasporto di animali e prodotti attraverso la zona soggetta a restrizioni affinché avvenga:
a)
senza soste o operazioni di scarico nella zona soggetta a restrizioni;
b)
privilegiando le principali vie di comunicazione stradale o ferroviaria; e
c)
evitando le vicinanze di stabilimenti che detengono animali delle specie elencate.
5. I sottoprodotti di origine animale provenienti della zona soggetta a restrizioni e spostati al di fuori di essa sono accompagnati da un certificato sanitario rilasciato da un veterinario ufficiale in cui si dichiara che essi sono autorizzati ad essere spostati dalla zona soggetta a restrizioni alle condizioni stabilite dall’autorità competente in conformità del presente capo.
6. L’autorità competente può decidere che il certificato di cui al paragrafo 5 non sia rilasciato per i movimenti di sottoprodotti di origine animale all’interno dello Stato membro interessato qualora ritenga che sia in vigore un sistema alternativo che assicura la tracciabilità delle partite dei prodotti in questione e che i prodotti soddisfino le prescrizioni in materia di sanità animale per i suddetti movimenti.
7. Qualsiasi prelievo di campioni negli stabilimenti situati nella zona soggetta a restrizioni che detengono animali delle specie elencate per fini diversi dalla conferma o dall’esclusione della presenza delle pertinenti malattie di categoria A è soggetto all’autorizzazione dell’autorità competente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_del:2020:687:oj#art-22