Art. 23
Deroghe alle misure da applicare nella zona soggetta a restrizioni
In vigore dal 17 dic 2019
Deroghe alle misure da applicare nella zona soggetta a restrizioni
L’autorità competente può concedere deroghe alle disposizioni del presente capo relative alle misure da applicare nelle zone soggette a restrizioni, nella misura necessaria e dopo avere eseguito una valutazione del rischio:
a)
nelle ulteriori zone soggette a restrizioni di cui all’, paragrafo 1, lettera c);
b)
qualora l’autorità competente decida di istituire una zona soggetta a restrizioni in caso di insorgenza di un focolaio di una malattia di categoria A negli stabilimenti e nei luoghi di cui all’, paragrafo 3;
c)
nel caso in cui il focolaio insorga in uno stabilimento che detiene fino a 50 volatili in cattività; o
d)
negli stabilimenti e nei luoghi di cui all’, paragrafo 3, situati in una zona soggetta a restrizioni.
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