Art. 24

Prescrizioni riguardanti i mezzi di trasporto di animali detenuti delle specie elencate e dei relativi prodotti

In vigore dal 17 dic 2019
Prescrizioni riguardanti i mezzi di trasporto di animali detenuti delle specie elencate e dei relativi prodotti 1.   L’autorità competente si assicura che i mezzi di trasporto utilizzati per i movimenti di animali detenuti delle specie elencate e dei relativi prodotti da, verso e attraverso la zona soggetta a restrizioni e al suo interno siano: a) costruiti e mantenuti in modo da evitare perdite o fughe di animali, prodotti o qualsiasi elemento che comportino un rischio per la sanità animale; b) puliti e disinfettati immediatamente dopo ogni trasporto di animali, prodotti o elementi che comportano un rischio per la sanità animale e, se necessario, disinfettati di nuovo successivamente e, in ogni caso, asciugati o lasciati asciugare prima di qualsiasi nuovo carico di animali o prodotti; e c) se pertinente, sottoposti a misure di controllo di insetti e roditori prima del trasporto. 2.   La pulizia e la disinfezione dei mezzi di trasporto di cui al paragrafo 1 sono: a) eseguite conformemente alle istruzioni o alle procedure previste dall’autorità competente utilizzando i biocidi adeguati per garantire la distruzione dell’agente patogeno della pertinente malattia di categoria A; e b) adeguatamente documentate.
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Prescrizioni riguardanti i mezzi di trasporto di animali detenuti delle specie elencate e dei relativi prodotti (Art. 24 Regolamento (UE) 2020/687) — Testo vigente | Portale Normativo