Art. 24
Prescrizioni riguardanti i mezzi di trasporto di animali detenuti delle specie elencate e dei relativi prodotti
In vigore dal 17 dic 2019
Prescrizioni riguardanti i mezzi di trasporto di animali detenuti delle specie elencate e dei relativi prodotti
1. L’autorità competente si assicura che i mezzi di trasporto utilizzati per i movimenti di animali detenuti delle specie elencate e dei relativi prodotti da, verso e attraverso la zona soggetta a restrizioni e al suo interno siano:
a)
costruiti e mantenuti in modo da evitare perdite o fughe di animali, prodotti o qualsiasi elemento che comportino un rischio per la sanità animale;
b)
puliti e disinfettati immediatamente dopo ogni trasporto di animali, prodotti o elementi che comportano un rischio per la sanità animale e, se necessario, disinfettati di nuovo successivamente e, in ogni caso, asciugati o lasciati asciugare prima di qualsiasi nuovo carico di animali o prodotti; e
c)
se pertinente, sottoposti a misure di controllo di insetti e roditori prima del trasporto.
2. La pulizia e la disinfezione dei mezzi di trasporto di cui al paragrafo 1 sono:
a)
eseguite conformemente alle istruzioni o alle procedure previste dall’autorità competente utilizzando i biocidi adeguati per garantire la distruzione dell’agente patogeno della pertinente malattia di categoria A; e
b)
adeguatamente documentate.
Storico versioni
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