Art. 21
Istituzione di una zona soggetta a restrizioni
In vigore dal 17 dic 2019
Istituzione di una zona soggetta a restrizioni
1. In caso di presenza di un focolaio di una malattia di categoria A in uno stabilimento, in aziende alimentari e di mangimi, in uno stabilimento che tratta sottoprodotti di origine animale o in un altro luogo, compresi i mezzi di trasporto, l’autorità competente istituisce immediatamente attorno allo stabilimento o al luogo colpito una zona soggetta a restrizioni, comprendente:
a)
una zona di protezione intorno al focolaio il cui raggio minimo è stabilito nell’allegato V per la pertinente malattia di categoria A;
b)
una zona di sorveglianza intorno al focolaio il cui raggio minimo è stabilito nell’allegato V per la pertinente malattia di categoria A; e
c)
se necessario, in base ai criteri di cui all’, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429, ulteriori zone soggette a restrizioni attorno o adiacenti alle zone di protezione e di sorveglianza, in cui l’autorità competente applica le stesse misure di cui alla sezione 3 del presente capo per la zona di sorveglianza.
2. L’autorità competente modifica i confini della zona soggetta a restrizioni iniziale, compresi i confini delle zone di protezione, delle zone di sorveglianza e delle ulteriori zone soggette a restrizioni, in caso di sovrapposizione di due o più zone soggette a restrizioni a causa di ulteriori focolai della malattia di categoria A.
3. In deroga al paragrafo 1 e dopo avere eseguito una valutazione del rischio che tenga conto del profilo della malattia, l’autorità competente può non istituire una zona soggetta a restrizioni in caso di insorgenza di un focolaio di una malattia di categoria A nei seguenti luoghi:
a)
stabilimenti che detengono animali di cui all’, paragrafo 2;
b)
incubatoi;
c)
aziende alimentari e di mangimi, posti di controllo frontalieri, stabilimenti che trattano sottoprodotti di origine animale;
d)
mezzi di trasporto;
e)
luoghi in cui hanno luogo operazioni di raccolta o esposizioni temporanee o assistenza veterinaria degli animali; e
f)
qualsiasi altro luogo che non sia uno stabilimento.
Storico versioni
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