Art. 20

Misure da applicare in caso di conferma ufficiale della presenza di un focolaio di una malattia di categoria A nelle aziende alimentari e di mangimi, nei posti di controllo frontalieri, negli stabilimenti che trattano sottoprodotti di origine animale e in qualsiasi altro luogo pertinente, compresi i mezzi di trasporto

In vigore dal 17 dic 2019
Misure da applicare in caso di conferma ufficiale della presenza di un focolaio di una malattia di categoria A nelle aziende alimentari e di mangimi, nei posti di controllo frontalieri, negli stabilimenti che trattano sottoprodotti di origine animale e in qualsiasi altro luogo pertinente, compresi i mezzi di trasporto 1.   In caso di conferma ufficiale della presenza di un focolaio in conformità dell’ nelle aziende alimentari e di mangimi, nei posti di controllo frontalieri, negli stabilimenti che trattano sottoprodotti di origine animale o in qualsiasi altro luogo pertinente, compresi i mezzi di trasporto, l’autorità competente applica: a) le disposizioni pertinenti di cui agli articoli da 12 a 19; e b) se necessario, misure supplementari adeguate alla situazione specifica al fine di prevenire la diffusione della malattia di categoria A dagli animali, dagli stabilimenti e dai luoghi colpiti ad altri animali non infetti o agli esseri umani. 2.   L’autorità competente applica le disposizioni di cui agli articoli da 12 a 19 anche negli stabilimenti di origine degli animali o prodotti colpiti presenti negli stabilimenti e nei luoghi di cui al paragrafo 1.
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