Art. 18
Misure da applicare negli stabilimenti epidemiologicamente connessi e in altri luoghi pertinenti, compresi i mezzi di trasporto
In vigore dal 17 dic 2019
Misure da applicare negli stabilimenti epidemiologicamente connessi e in altri luoghi pertinenti, compresi i mezzi di trasporto
1. Se dalla localizzazione di cui all’, paragrafo 1, emerge che animali delle specie elencate sono stati spediti allo stabilimento colpito o da esso durante il periodo di cui al paragrafo 2 di detto articolo, l’autorità competente:
a)
svolge indagini e impone restrizioni e misure di biosicurezza conformemente agli negli stabilimenti di destinazione o di origine del movimento; o
b)
estende immediatamente le misure di cui all’ allo stabilimento di origine o allo stabilimento di destinazione del movimento nel caso in cui vi siano prove epidemiologiche della diffusione della malattia a, da o attraverso tale stabilimento.
2. L’autorità competente applica le misure di cui al paragrafo 1 in altri stabilimenti e luoghi pertinenti, compresi i mezzi di trasporto, che potrebbero essere contaminati a seguito di contatti con animali, prodotti, materiali, sostanze, persone o mezzi di trasporto provenienti dallo stabilimento colpito identificati nel quadro della localizzazione di cui all’ o sulla base di qualsiasi altra informazione pertinente derivante dall’indagine epidemiologica di cui all’ del regolamento (UE) 2016/429.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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