Art. 17

Individuazione di stabilimenti epidemiologicamente connessi e altri luoghi pertinenti, compresi i mezzi di trasporto

In vigore dal 17 dic 2019
Individuazione di stabilimenti epidemiologicamente connessi e altri luoghi pertinenti, compresi i mezzi di trasporto 1.   Nel quadro dell’indagine epidemiologica, di cui all’ del regolamento (UE) 2016/429, e al fine di individuare tutti gli stabilimenti epidemiologicamente connessi e gli altri luoghi pertinenti, compresi i mezzi di trasporto, l’autorità competente localizza tutti gli animali detenuti presenti nello stabilimento in cui è stata confermata la presenza di un focolaio di una malattia di categoria A ed eventuali prodotti, materiali, sostanze, mezzi di trasporto o persone che potrebbero diffondere la pertinente malattia di categoria A, compresi: a) quelli spediti allo stabilimento e da esso; e b) quelli che sono entrati in contatto con lo stabilimento. 2.   La localizzazione di cui al paragrafo 1 riguarda almeno il periodo di monitoraggio di cui all’allegato II per la pertinente malattia, calcolato a ritroso a partire dalla data in cui il sospetto è stato notificato. 3.   Dopo avere eseguito una valutazione del rischio, l’autorità competente può escludere dalla localizzazione di cui al paragrafo 1 i prodotti considerati merci sicure di cui all’allegato VII.
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