Art. 15

Pulizia, disinfezione preliminari e controllo preliminare di insetti e roditori nello stabilimento colpito

In vigore dal 17 dic 2019
Pulizia, disinfezione preliminari e controllo preliminare di insetti e roditori nello stabilimento colpito 1.   Immediatamente dopo il completamento delle misure di cui all’ e, se pertinenti, all’, l’autorità competente dispone e supervisiona una pulizia e una disinfezione preliminari e, se pertinente, un controllo preliminare di insetti e roditori nello stabilimento colpito al fine di evitare la diffusione della malattia di categoria A. 2.   La pulizia e la disinfezione preliminari come pure il controllo preliminare di insetti e roditori di cui al paragrafo 1 sono: a) eseguite conformemente alle procedure di cui all’allegato IV, parti A e B, utilizzando i biocidi adeguati per garantire la distruzione dell’agente patogeno della pertinente malattia di categoria A; e b) adeguatamente documentate. 3.   Quando concede una delle deroghe di cui all’, paragrafi 2 e 4, l’autorità competente dispone la pulizia, la disinfezione e il controllo preliminari di cui al paragrafo 1, adeguando le procedure di cui al paragrafo 2, lettera a), alla situazione specifica senza pregiudicare il controllo della diffusione della malattia di categoria A dagli animali, dagli stabilimenti e dai luoghi colpiti ad altri animali non infetti o agli esseri umani. 4.   In aggiunta alle misure di cui ai paragrafi 1 e 2, l’autorità competente dispone e supervisiona che i mezzi di traporto utilizzati per il trasporto di animali da e verso lo stabilimento colpito siano adeguatamente puliti e disinfettati e, ove pertinente, siano sottoposti a misure che garantiscano il controllo di insetti e roditori.
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