Art. 19
Misure da applicare ai prodotti individuati dalla localizzazione
In vigore dal 17 dic 2019
Misure da applicare ai prodotti individuati dalla localizzazione
1. L’autorità competente dispone e supervisiona che lo sperma, gli ovociti e gli embrioni individuati come contaminati dalla localizzazione di cui all’ siano smaltiti in conformità del regolamento (UE) n. 1069/2009.
2. L’autorità competente dispone e supervisiona il trattamento, la trasformazione o lo smaltimento dei prodotti individuati dalla localizzazione di cui all’, almeno fino:
a)
al primo stabilimento di trasformazione alimentare nel caso di prodotti di origine animale;
b)
all’incubatoio o allo stabilimento in cui le uova sono state inviate per la cova, nel caso di uova da cova non ancora schiuse; e
c)
al primo stabilimento di trasformazione nel caso di sottoprodotti di origine animale, ad eccezione del letame; o
d)
al luogo in cui è immagazzinato, se si tratta di letame, compresi le lettiere e il materiale da lettiera utilizzato.
3. L’autorità competente istituisce la sorveglianza ufficiale dei pulcini che sono nati durante il periodo di localizzazione di cui all’, paragrafo 2, da uova da cova provenienti dallo stabilimento colpito; tale sorveglianza è istituita in tutti gli stabilimenti di destinazione delle uova da cova e viene mantenuta per un periodo di 21 giorni dalla schiusa delle uova.
4. L’autorità competente dispone e supervisiona che il trasporto dagli stabilimenti di sottoprodotti di origine animale sia soggetto alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1069/2009.
5. L’autorità competente dispone e supervisiona che i materiali o le sostanze che potrebbero essere contaminati o che potrebbero trasmettere la pertinente malattia di categoria A siano conformi alle sue istruzioni in materia di condizioni di biosicurezza e bioprotezione per prevenire la diffusione dell’agente patogeno della malattia di categoria A.
Storico versioni
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