Art. 64

Misure da applicare nella zona infetta

In vigore dal 17 dic 2019
Misure da applicare nella zona infetta 1.   Nella zona infetta stabilita conformemente all’, l’autorità competente organizza l’esame post mortem degli animali selvatici delle specie elencate che sono stati abbattuti con arma da fuoco o trovati morti, compreso, se necessario, un campionamento per esami di laboratorio. 2.   Nella zona infetta l’autorità competente provvede almeno: a) ad attuare misure di riduzione dei rischi e misure di biosicurezza rafforzate al fine di prevenire la diffusione della malattia di categoria A dagli animali colpiti e dalla zona infetta ad animali non infetti o agli esseri umani; b) a vietare i movimenti di animali selvatici delle specie elencate e dei relativi prodotti di origine animale di cui al regolamento delegato (UE) 2020/688 della Commissione (16); e c) a garantire che tutti i corpi di animali selvatici morti delle specie elencate o le loro parti siano smaltiti o trasformati conformemente al regolamento (CE) n. 1069/2009, indipendentemente dal fatto che gli animali siano stati abbattuti o trovati morti.
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