Art. 65
Misure supplementari da applicare nella zona infetta
In vigore dal 17 dic 2019
Misure supplementari da applicare nella zona infetta
Al fine di evitare la diffusione della malattia di categoria A, nella zona infetta l’autorità competente può:
a)
regolamentare i movimenti degli animali detenuti delle specie elencate;
b)
regolamentare le attività venatorie e altre attività all’aperto;
c)
sottoporre a restrizioni l’alimentazione di animali selvatici delle specie elencate; e
d)
sviluppare e attuare un piano di eradicazione per la malattia di categoria A in animali selvatici delle specie elencate, qualora la situazione epidemiologica lo richieda.
Storico versioni
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