Art. 66
Gruppo operativo di esperti
In vigore dal 17 dic 2019
Gruppo operativo di esperti
In caso di conferma ufficiale della presenza di un focolaio di una malattia di categoria A in animali selvatici delle specie elencate e se stabilisce una zona infetta in conformità dell’, l’autorità competente istituisce un gruppo operativo di esperti a norma dell’ del regolamento (UE) 2016/429 che la assista:
a)
nel valutare la situazione epidemiologica e la sua evoluzione;
b)
nel definire la zona infetta;
c)
nello stabilire le misure appropriate da applicare nella zona infetta conformemente al presente capo e la loro durata; e
d)
nell’elaborare un piano di eradicazione, ove pertinente.
Storico versioni
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