Art. 66

Gruppo operativo di esperti

In vigore dal 17 dic 2019
Gruppo operativo di esperti In caso di conferma ufficiale della presenza di un focolaio di una malattia di categoria A in animali selvatici delle specie elencate e se stabilisce una zona infetta in conformità dell’, l’autorità competente istituisce un gruppo operativo di esperti a norma dell’ del regolamento (UE) 2016/429 che la assista: a) nel valutare la situazione epidemiologica e la sua evoluzione; b) nel definire la zona infetta; c) nello stabilire le misure appropriate da applicare nella zona infetta conformemente al presente capo e la loro durata; e d) nell’elaborare un piano di eradicazione, ove pertinente.
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