Art. 43

Condizioni generali per la concessione di deroghe ai divieti di cui all’articolo 42

In vigore dal 17 dic 2019
Condizioni generali per la concessione di deroghe ai divieti di cui all’ 1.   In deroga all’, l’autorità competente può autorizzare i movimenti di animali e prodotti solo nei casi di cui agli articoli da 44 a 52, alle condizioni specifiche di cui agli stessi articoli e alle condizioni generali di cui ai paragrafi da 2 a 7 del presente articolo. Prima di concedere l’autorizzazione, l’autorità competente valuta i rischi da essa derivanti. La valutazione deve indicare che il rischio di diffusione della malattia di categoria A è trascurabile. 2.   Tutti i movimenti autorizzati sono effettuati: a) privilegiando le principali vie di comunicazione stradale o ferroviaria; b) evitando le vicinanze di stabilimenti che detengono animali delle specie elencate; e c) senza operazioni di scarico o soste, fino allo scarico nello stabilimento di destinazione. 3.   L’autorità competente per lo stabilimento di origine designa lo stabilimento di destinazione per i movimenti dalla zona di sorveglianza o verso di essa. Se non è la stessa per lo stabilimento di destinazione, tale autorità competente informa l’autorità competente per lo stabilimento di destinazione in merito a tale designazione. 4.   L’autorità competente per lo stabilimento di origine verifica che lo stabilimento di destinazione accetti di essere designato e di ricevere ciascuna partita di animali o prodotti. 5.   Nell’autorizzare i movimenti di animali dalla zona di sorveglianza, l’autorità competente si assicura che tali movimenti non comportino un rischio di diffusione della malattia di categoria A sulla base: a) di un esame clinico, con esito favorevole, di animali detenuti nello stabilimento, compresi quelli destinati a essere spostati; b) se necessario, di un esame di laboratorio, con esito favorevole, di animali detenuti nello stabilimento, compresi quelli destinati a essere spostati; e c) dell’esito delle visite di cui all’, se disponibile. 6.   Quando autorizza il trasporto di prodotti dalla zona di sorveglianza, l’autorità competente si assicura che: a) durante l’intero processo di produzione e lo stoccaggio, i prodotti siano stati nettamente separati dai prodotti di cui non è autorizzata la spedizione al di fuori della zona soggetta a restrizioni a norma del presente regolamento; b) i prodotti non siano trasportati con prodotti di cui non è autorizzata la spedizione al di fuori della zona soggetta a restrizioni a norma del presente regolamento. 7.   Nel concedere le deroghe di cui al paragrafo 1, l’autorità competente si assicura che siano applicate misure di biosicurezza supplementari a decorrere dal momento del carico, durante tutte le operazioni di trasporto e fino allo scarico nello stabilimento di destinazione designato conformemente alle sue istruzioni.
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