Art. 44

Condizioni specifiche per l’autorizzazione di movimenti per la macellazione di animali detenuti delle specie elencate da e verso la zona di sorveglianza e al suo interno

In vigore dal 17 dic 2019
Condizioni specifiche per l’autorizzazione di movimenti per la macellazione di animali detenuti delle specie elencate da e verso la zona di sorveglianza e al suo interno 1.   L’autorità competente può autorizzare i movimenti di animali detenuti delle specie elencate provenienti dalla zona di sorveglianza verso un macello situato: a) quanto più vicino possibile allo stabilimento di origine, all’interno della zona soggetta a restrizioni; o b) al di fuori della zona soggetta a restrizioni, quanto più vicino possibile alla zona di sorveglianza, quando non è possibile macellare gli animali nella zona soggetta a restrizioni, e dopo avere eseguito una valutazione del rischio. 2.   Le carni ottenute dagli animali di cui al paragrafo 1 sono soggette alle misure di cui all’. 3.   L’autorità competente può autorizzare i movimenti di animali detenuti delle specie elencate provenienti dall’esterno della zona di sorveglianza verso un macello situato nella zona di sorveglianza. 4.   L’autorità competente può autorizzare la trasformazione e l’uso di sottoprodotti di origine animale ottenuti da animali macellati conformemente ai paragrafi 1, 2 e 3 come materiale di categoria 3 in conformità del regolamento (CE) n. 1069/2009 in un impianto riconosciuto per la trasformazione o lo smaltimento di sottoprodotti di origine animale situato nel suo territorio oppure in un altro Stato membro, se non è possibile trasformare o smaltire tali sottoprodotti in un impianto riconosciuto nel territorio dello Stato membro in cui si è verificato il focolaio. Nel caso in cui i sottoprodotti di origine animale di cui al primo comma siano spostati in un impianto situato in un altro Stato membro, lo Stato membro di destinazione e gli Stati membri di passaggio autorizzano tale spedizione e l’autorità competente a destinazione autorizza la trasformazione e l’uso di tali sottoprodotti di origine animale come materiale di categoria 3 conformemente al regolamento (CE) n. 1069/2009.
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