Art. 45
Condizioni specifiche per l’autorizzazione di determinati movimenti di ungulati detenuti delle specie elencate da stabilimenti situati nella zona di sorveglianza
In vigore dal 17 dic 2019
Condizioni specifiche per l’autorizzazione di determinati movimenti di ungulati detenuti delle specie elencate da stabilimenti situati nella zona di sorveglianza
1. L’autorità competente può autorizzare i movimenti di ungulati detenuti delle specie elencate verso pascoli situati all’interno della zona di sorveglianza, a condizione che:
a)
sia trascorso un periodo di 15 giorni dal completamento e dall’approvazione della pulizia e della disinfezione preliminari di cui all’; e
b)
gli animali non entrino in contatto con animali delle specie elencate provenienti da altri stabilimenti.
2. Dopo avere eseguito una valutazione del rischio, l’autorità competente può autorizzare i movimenti di animali detenuti delle specie elencate di ungulati verso uno stabilimento appartenente alla stessa filiera di approvvigionamento, situato all’interno o all’esterno della zona di sorveglianza, al fine di completare il ciclo produttivo prima della macellazione. Se lo stabilimento di destinazione è situato al di fuori della zona di sorveglianza, l’autorità competente applica in tale stabilimento le misure di cui agli , a condizione che le misure di controllo delle malattie nella zona di sorveglianza di origine siano mantenute come previsto all’.
Storico versioni
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