Art. 47
Condizioni specifiche per l’autorizzazione di determinati movimenti di uova da cova da e verso stabilimenti situati nella zona di sorveglianza
In vigore dal 17 dic 2019
Condizioni specifiche per l’autorizzazione di determinati movimenti di uova da cova da e verso stabilimenti situati nella zona di sorveglianza
1. L’autorità competente può autorizzare i movimenti di uova da cova da uno stabilimento situato nello stesso Stato membro verso:
a)
un incubatoio situato nella zona di sorveglianza; o
b)
uno stabilimento per la schiusa delle uova da cova situato nella zona di sorveglianza.
2. L’autorità competente può autorizzare i movimenti di uova da cova da uno stabilimento situato nella zona di sorveglianza verso un incubatoio situato nello stesso Stato membro o verso uno stabilimento per la schiusa delle uova da cova all’interno dello stesso Stato membro solo se le uova da cova e il loro imballaggio sono disinfettati prima della spedizione e può essere garantita la tracciabilità di tali uova.
Storico versioni
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