Art. 46

Condizioni specifiche per l’autorizzazione di determinati movimenti di pollame da stabilimenti situati nella zona di sorveglianza

In vigore dal 17 dic 2019
Condizioni specifiche per l’autorizzazione di determinati movimenti di pollame da stabilimenti situati nella zona di sorveglianza 1.   L’autorità competente può autorizzare i movimenti di pulcini di un giorno provenienti dalla zona di sorveglianza: a) verso stabilimenti situati nello stesso Stato membro in cui sono nati da uova provenienti da stabilimenti situati all’interno della zona di sorveglianza, a condizione che: i) lo stabilimento di destinazione sia posto sotto sorveglianza ufficiale in seguito all’arrivo degli animali; e ii) nel caso in cui siano spostati al di fuori della zona soggetta a restrizioni, gli animali restino negli stabilimenti di destinazione per almeno 21 giorni; b) verso stabilimenti situati nello stesso Stato membro in cui sono nati da uova provenienti dall’esterno della zona soggetta a restrizioni, se l’incubatoio di spedizione è in grado di garantire che non ci sono stati contatti tra tali uova e qualsiasi altro uovo da cova o pulcino di un giorno ottenuto da animali detenuti all’interno della zona soggetta a restrizioni. 2.   L’autorità competente può autorizzare i movimenti di pollastre da stabilimenti situati nella zona di sorveglianza a stabilimenti situati nello stesso Stato membro, a condizione che: a) nello stabilimento di destinazione non ci siano altri animali detenuti delle specie elencate; b) lo stabilimento di destinazione sia sottoposto a sorveglianza ufficiale in seguito all’arrivo delle pollastre; e c) il pollame resti nello stabilimento di destinazione per almeno 21 giorni.
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Condizioni specifiche per l’autorizzazione di determinati movimenti di pollame da stabilimenti situati nella zona di sorveglianza (Art. 46 Regolamento (UE) 2020/687) — Testo vigente | Portale Normativo