Art. 49
Condizioni specifiche per l’autorizzazione di movimenti di carni fresche e latte crudo ottenuti da animali detenuti delle specie elencate in stabilimenti situati nella zona di sorveglianza
In vigore dal 17 dic 2019
Condizioni specifiche per l’autorizzazione di movimenti di carni fresche e latte crudo ottenuti da animali detenuti delle specie elencate in stabilimenti situati nella zona di sorveglianza
1. L’autorità competente può autorizzare movimenti di carni fresche e latte crudo ottenuti da animali detenuti delle specie elencate in stabilimenti situati nella zona di sorveglianza se:
a)
le carni fresche o il latte crudo sono spostati in uno stabilimento di trasformazione per essere sottoposti a uno dei trattamenti di riduzione dei rischi di cui all’allegato VII; o
b)
le carni fresche sono ottenute da pollame.
2. L’autorità competente si assicura che le carni fresche e il latte crudo spostati a norma del paragrafo 1, lettera a), siano conformi alle seguenti condizioni:
a)
le carni fresche sono marcate conformemente all’allegato IX qualora siano ottenute nel macello e conservano detto marchio fino a quando vengono trattate; e
b)
il trattamento è eseguito in uno stabilimento che opera sotto la supervisione di veterinari ufficiali situato nella stessa zona soggetta a restrizioni o quanto più vicino possibile alla zona soggetta a restrizioni.
Storico versioni
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