Art. 50
Condizioni specifiche per l’autorizzazione di movimenti di uova per il consumo umano da stabilimenti situati nella zona di sorveglianza
In vigore dal 17 dic 2019
Condizioni specifiche per l’autorizzazione di movimenti di uova per il consumo umano da stabilimenti situati nella zona di sorveglianza
1. L’autorità competente può autorizzare i movimenti di uova per il consumo umano da stabilimenti situati nella zona di sorveglianza a un centro di imballaggio situato nello stesso Stato membro purché le uova siano imballate:
a)
in un imballaggio a perdere; o
b)
in un imballaggio che può essere pulito e disinfettato in modo da distruggere l’agente patogeno della malattia di categoria A.
2. L’autorità competente può autorizzare i movimenti di uova per il consumo umano da stabilimenti situati nella zona di sorveglianza a uno stabilimento per la fabbricazione di ovoprodotti situato nello stesso Stato membro, se:
a)
lo stabilimento per la fabbricazione di ovoprodotti è conforme all’allegato III, sezione X, capitolo II, del regolamento (CE) n. 853/2004; e
b)
le uova sono spostate nello stabilimento per la fabbricazione di ovoprodotti per essere manipolate e trattate conformemente all’allegato II, capitolo XI, del regolamento (CE) n. 852/2004.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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