Art. 51

Condizioni specifiche per l’autorizzazione di movimenti di letame, compresi le lettiere e il materiale da lettiera utilizzato, da stabilimenti situati nella zona di sorveglianza

In vigore dal 17 dic 2019
Condizioni specifiche per l’autorizzazione di movimenti di letame, compresi le lettiere e il materiale da lettiera utilizzato, da stabilimenti situati nella zona di sorveglianza L’autorità competente può autorizzare i movimenti di letame, compresi le lettiere e il materiale da lettiera utilizzato, da stabilimenti situati nella zona di sorveglianza: a) senza trasformazione, verso una discarica, previamente autorizzata a tal fine dall’autorità competente, situata nella stessa zona di sorveglianza; o b) in seguito a trasformazione, verso una discarica, previamente autorizzata a tal fine dall’autorità competente, situata nel territorio dello Stato membro.
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