Art. 51
Condizioni specifiche per l’autorizzazione di movimenti di letame, compresi le lettiere e il materiale da lettiera utilizzato, da stabilimenti situati nella zona di sorveglianza
In vigore dal 17 dic 2019
Condizioni specifiche per l’autorizzazione di movimenti di letame, compresi le lettiere e il materiale da lettiera utilizzato, da stabilimenti situati nella zona di sorveglianza
L’autorità competente può autorizzare i movimenti di letame, compresi le lettiere e il materiale da lettiera utilizzato, da stabilimenti situati nella zona di sorveglianza:
a)
senza trasformazione, verso una discarica, previamente autorizzata a tal fine dall’autorità competente, situata nella stessa zona di sorveglianza; o
b)
in seguito a trasformazione, verso una discarica, previamente autorizzata a tal fine dall’autorità competente, situata nel territorio dello Stato membro.
Storico versioni
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