Art. 53

Condizioni specifiche per l’autorizzazione di movimenti di animali detenuti delle specie elencate e di prodotti verso un impianto riconosciuto

In vigore dal 17 dic 2019
Condizioni specifiche per l’autorizzazione di movimenti di animali detenuti delle specie elencate e di prodotti verso un impianto riconosciuto 1.   L’autorità competente può autorizzare i movimenti di animali detenuti delle specie elencate da stabilimenti situati nella zona di sorveglianza verso un impianto riconosciuto per la trasformazione o lo smaltimento di sottoprodotti di origine animale nel quale: a) gli animali detenuti sono immediatamente abbattuti; e b) i sottoprodotti di origine animale ottenuti sono smaltiti in conformità del regolamento (CE) n. 1069/2009. 2.   L’autorità competente può autorizzare i movimenti di prodotti provenienti da stabilimenti e altri luoghi situati nella zona di sorveglianza verso un impianto riconosciuto per la trasformazione o lo smaltimento di sottoprodotti di origine animale, in cui vengono smaltiti o trasformati conformemente al regolamento (CE) n. 1069/2009.
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