Art. 55
Durata delle misure di controllo delle malattie nella zona di sorveglianza
In vigore dal 17 dic 2019
Durata delle misure di controllo delle malattie nella zona di sorveglianza
1. L’autorità competente può revocare le misure di controllo delle malattie applicate nella zona di sorveglianza a norma delle sezioni 1 e 3 del presente capo soltanto se è trascorso il periodo di cui all’allegato XI e se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
a)
nella zona di protezione sono soddisfatte le prescrizioni di cui all’; e
b)
un numero rappresentativo di stabilimenti che detengono animali delle specie elencate sono stati sottoposti, con esito favorevole, a visite effettuate da veterinari ufficiali, conformemente all’.
2. Se la pertinente malattia di categoria A è trasmessa da un vettore elencato, conformemente al regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882, l’autorità competente può:
a)
stabilire la durata delle misure nella zona di sorveglianza caso per caso, tenendo conto dei fattori che influenzano il rischio di diffusione della malattia; e
b)
prevedere l’introduzione di animali sentinella.
Storico versioni
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