Art. 41

Visite dei veterinari ufficiali presso gli stabilimenti situati nella zona di sorveglianza

In vigore dal 17 dic 2019
Visite dei veterinari ufficiali presso gli stabilimenti situati nella zona di sorveglianza L’autorità competente si assicura che i veterinari ufficiali effettuino visite a un campione di stabilimenti situati nella zona di sorveglianza che detengono animali delle specie elencate conformemente all’ e all’allegato I, sezione A.3.
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