Art. 42

Divieti in relazione ad attività, compresi i movimenti, riguardanti animali, prodotti e altro materiale da o verso la zona di sorveglianza o al suo interno

In vigore dal 17 dic 2019
Divieti in relazione ad attività, compresi i movimenti, riguardanti animali, prodotti e altro materiale da o verso la zona di sorveglianza o al suo interno L’autorità competente applica divieti, esenzioni e deroghe alle attività, compresi i movimenti riguardanti animali delle specie elencate, i loro prodotti e altro materiale, da e verso la zona di sorveglianza conformemente all’.
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