Art. 27
Divieti in relazione ad attività, compresi i movimenti, riguardanti animali, prodotti e altro materiale da o verso la zona di protezione o all’interno di essa
In vigore dal 17 dic 2019
Divieti in relazione ad attività, compresi i movimenti, riguardanti animali, prodotti e altro materiale da o verso la zona di protezione o all’interno di essa
1. L’autorità competente vieta le attività, compresi i movimenti, riguardanti gli animali delle specie elencate e i loro prodotti e altri materiali da e verso la zona di protezione e all’interno di essa conformemente alla tabella dell’allegato VI.
2. L’autorità competente può estendere i divieti di cui al paragrafo 1:
a)
ad animali di specie non elencate e ai prodotti ottenuti da tali animali; e
b)
ad attività, compresi i movimenti, diverse da quelle di cui all’allegato VI.
3. I seguenti prodotti sono esonerati dai divieti di cui ai paragrafi 1 e 2:
a)
prodotti di origine animale considerati merci sicure, conformemente all’allegato VII, per quanto riguarda la malattia in questione;
b)
prodotti di origine animale che sono stati sottoposti al trattamento pertinente conformemente all’allegato VII;
c)
prodotti o altri materiali che potrebbero diffondere la malattia ottenuti o prodotti prima del periodo di monitoraggio di cui all’allegato II per la pertinente malattia, calcolato a ritroso a partire dalla data in cui il sospetto è stato notificato;
d)
prodotti fabbricati nella zona di protezione che sono stati ottenuti da animali detenuti delle specie elencate:
i)
detenuti al di fuori della zona di protezione;
ii)
detenuti e macellati al di fuori della zona di protezione; o
iii)
detenuti al di fuori della zona di protezione e macellati al suo interno;
e)
prodotti derivati.
4. I divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 si applicano ai prodotti di cui al paragrafo 3 se:
a)
i prodotti non sono stati nettamente separati, durante il processo di produzione, lo stoccaggio e il trasporto, da prodotti di cui non è autorizzata la spedizione al di fuori della zona soggetta a restrizioni a norma del presente regolamento; o
b)
l’autorità competente dispone di prove epidemiologiche della diffusione della malattia a, da o attraverso tali prodotti.
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