Art. 29
Condizioni specifiche per l’autorizzazione di movimenti per la macellazione di animali detenuti delle specie elencate nella zona di protezione
In vigore dal 17 dic 2019
Condizioni specifiche per l’autorizzazione di movimenti per la macellazione di animali detenuti delle specie elencate nella zona di protezione
1. L’autorità competente può autorizzare i movimenti di animali detenuti delle specie elencate dagli stabilimenti situati nella zona di protezione verso un macello situato:
a)
quanto più vicino possibile allo stabilimento di origine, all’interno della zona di protezione;
b)
nella zona di sorveglianza, quando non è possibile macellare gli animali nella zona di protezione; o
c)
quanto più vicino possibile alla zona di sorveglianza, quando non è possibile macellare gli animali nella zona soggetta a restrizioni.
2. L’autorità competente concede le autorizzazioni di cui al paragrafo 1 solo alle seguenti condizioni:
a)
al momento del carico il mezzo di trasporto è sigillato dall’autorità competente per la spedizione o sotto la sua supervisione;
b)
l’autorità competente per il macello:
i)
viene informata in anticipo dall’operatore del macello dell’intenzione di ricevere animali detenuti delle specie elencate;
ii)
conferma l’assenza di sintomi della malattia di categoria A nel corso delle ispezioni ante mortem e post mortem;
iii)
vigila che l’operatore del macello disponga di procedure efficaci per garantire che gli animali detenuti delle specie elencate provenienti dalla zona di protezione siano tenuti separati e macellati separatamente da tali animali o in momenti diversi, preferibilmente alla fine del giorno lavorativo di arrivo;
iv)
conferma la macellazione degli animali all’autorità competente per lo stabilimento di origine degli animali;
v)
vigila che l’operatore del macello proceda alla pulizia e alla disinfezione dei locali in cui gli animali sono stati tenuti e macellati e che la pulizia e la disinfezione siano completate prima che altri animali detenuti delle specie elencate siano tenuti o macellati in tali locali; e
vi)
vigila che l’ottenimento di carni da tali animali soddisfi le condizioni di cui all’.
3. L’autorità competente può autorizzare i movimenti di animali detenuti delle specie elencate dagli stabilimenti situati al di fuori della zona di protezione verso un macello situato nella zona di protezione se:
a)
gli animali sono tenuti separati da altri animali provenienti dalla zona di protezione e sono macellati separatamente da tali animali o in un momento diverso;
b)
le carni fresche ottenute sono sezionate, trasportate e immagazzinate separatamente dalle carni fresche ottenute da animali provenienti dalla zona di protezione; e
c)
la pulizia e la disinfezione dei mezzi di trasporto di cui all’ avvengono sotto supervisione ufficiale dopo lo scarico degli animali.
4. In deroga all’ del regolamento (CE) n. 1069/2009, l’autorità competente può autorizzare la trasformazione e l’uso di sottoprodotti di origine animale ottenuti da animali macellati conformemente ai paragrafi 1, 2 e 3 come materiale di categoria 3 in conformità del regolamento (CE) n. 1069/2009 in un impianto riconosciuto per la trasformazione o lo smaltimento di sottoprodotti di origine animale situato nel suo territorio oppure in un altro Stato membro, se non è possibile trasformare o smaltire tali sottoprodotti in un impianto riconosciuto nel territorio dello Stato membro in cui si è verificato il focolaio.
Nel caso in cui i sottoprodotti di origine animale di cui al primo comma siano spostati in un impianto situato in un altro Stato membro, lo Stato membro di destinazione e gli Stati membri di passaggio autorizzano tale spedizione e l’autorità competente a destinazione autorizza la trasformazione e l’uso di tali sottoprodotti di origine animale come materiale di categoria 3 conformemente al regolamento (CE) n. 1069/2009.
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