Art. 30
Condizioni specifiche per l’autorizzazione di determinati movimenti di pollame da stabilimenti situati nella zona di protezione
In vigore dal 17 dic 2019
Condizioni specifiche per l’autorizzazione di determinati movimenti di pollame da stabilimenti situati nella zona di protezione
1. L’autorità competente può autorizzare i movimenti di pulcini di un giorno da uno stabilimento situato nella zona di protezione a uno stabilimento situato nello stesso Stato membro ma, se possibile, al di fuori della zona soggetta a restrizioni, a condizione che:
a)
nel caso di pulcini di un giorno nati da uova provenienti dalla zona soggetta a restrizioni:
i)
al momento del carico il mezzo di trasporto sia sigillato dall’autorità competente o sotto la sua supervisione;
ii)
lo stabilimento di destinazione sia posto sotto la sorveglianza ufficiale dei veterinari ufficiali dopo l’arrivo degli animali; e
iii)
se spostato al di fuori della zona soggetta a restrizioni, il pollame resti nello stabilimento di destinazione almeno per un periodo di 21 giorni;
b)
nel caso di pulcini di un giorno nati da uova provenienti dall’esterno della zona soggetta a restrizioni, l’incubatoio di spedizione sia in grado di garantire che non ci sono stati contatti tra tali uova e qualsiasi altro uovo da cova o pulcino di un giorno provenienti della zona soggetta a restrizioni.
2. L’autorità competente può autorizzare i movimenti di pollastre da stabilimenti situati nella zona di protezione a stabilimenti situati nello stesso Stato membro e, se possibile, all’interno della zona soggetta a restrizioni, a condizione che:
a)
nello stabilimento di destinazione non ci siano altri animali detenuti delle specie elencate;
b)
al momento del carico il mezzo di trasporto sia sigillato dall’autorità competente o sotto la sua supervisione;
c)
lo stabilimento di destinazione sia posto sotto la sorveglianza ufficiale dei veterinari ufficiali dopo l’arrivo degli animali; e
d)
se spostati al di fuori della zona soggetta a restrizioni, gli animali restino nello stabilimento di destinazione almeno per un periodo di 21 giorni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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