Art. 28

Condizioni generali per la concessione di deroghe ai divieti nella zona di protezione

In vigore dal 17 dic 2019
Condizioni generali per la concessione di deroghe ai divieti nella zona di protezione 1.   In deroga ai divieti di cui all’, l’autorità competente può autorizzare i movimenti di animali e prodotti nei casi di cui agli articoli da 29 a 38, alle condizioni specifiche di cui agli stessi articoli e alle condizioni generali di cui ai paragrafi da 2 a 7 del presente articolo. Prima di concedere l’autorizzazione, l’autorità competente valuta i rischi derivanti da essa derivanti e la valutazione deve indicare che il rischio di diffusione della malattia di categoria A è trascurabile. 2.   Tutti i movimenti autorizzati sono effettuati: a) esclusivamente attraverso gli itinerari prestabiliti; b) privilegiando le principali vie di comunicazione stradale o ferroviaria; c) evitando le vicinanze di stabilimenti che detengono animali delle specie elencate; e d) senza operazioni di scarico o soste, fino allo scarico nello stabilimento di destinazione. 3.   L’autorità competente per lo stabilimento di origine designa lo stabilimento di destinazione per i movimenti dalla zona di protezione o verso di essa. Se è diversa dall’autorità competente per lo stabilimento di destinazione, l’autorità competente per lo stabilimento di origine informa l’autorità competente per lo stabilimento di destinazione in merito a tale designazione. 4.   L’autorità competente per lo stabilimento di origine verifica che lo stabilimento di destinazione accetti di essere designato e di ricevere ciascuna partita di animali o prodotti. 5.   Nell’autorizzare i movimenti di animali dalla zona di protezione, l’autorità competente si assicura che tali movimenti non comportino un rischio di diffusione della malattia di categoria A sulla base: a) di un esame clinico, con esito favorevole, degli animali detenuti nello stabilimento, compresi quelli destinati a essere spostati; b) se necessario, di un esame di laboratorio, con esito favorevole, riguardante gli animali detenuti nello stabilimento, compresi quelli destinati a essere spostati; e c) dell’esito delle visite di cui all’. 6.   Quando autorizza il trasporto di prodotti dalla zona di protezione, l’autorità competente dispone e supervisiona che: a) durante l’intero processo di produzione e il loro stoccaggio, i prodotti siano stati nettamente separati dai prodotti di cui non è autorizzata la spedizione al di fuori della zona soggetta a restrizioni in conformità del presente regolamento; e b) i prodotti non siano trasportati insieme a prodotti di cui non è autorizzata la spedizione al di fuori della zona soggetta a restrizioni a norma del presente regolamento. 7.   Nel concedere un’autorizzazione a norma del paragrafo 1, l’autorità competente si assicura che siano applicate misure di biosicurezza supplementari a decorrere dal momento del carico, durante tutte le operazioni di trasporto e fino allo scarico nello stabilimento di destinazione designato conformemente alle sue istruzioni.
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