Art. 32

Condizioni specifiche per l’autorizzazione di movimenti di sperma da stabilimenti riconosciuti di materiale germinale situati nella zona di protezione

In vigore dal 17 dic 2019
Condizioni specifiche per l’autorizzazione di movimenti di sperma da stabilimenti riconosciuti di materiale germinale situati nella zona di protezione L’autorità competente può autorizzare i movimenti di sperma raccolto da animali delle specie elencate detenuti in stabilimenti riconosciuti di materiale germinale, esclusi gli incubatoi, situati nella zona di protezione dopo la data stimata della prima infezione nello stabilimento colpito, alle seguenti condizioni: a) tutte le misure di controllo delle malattie relative alla malattia di categoria A sono state revocate nella zona di protezione in conformità dell’; b) tutti gli animali detenuti delle specie elencate nel centro di raccolta dello sperma sono stati sottoposti a un esame clinico e a campionamento per esami di laboratorio al fine di escludere la presenza della malattia di categoria A nel centro di raccolta dello sperma; e c) l’animale donatore è stato sottoposto con esito favorevole a un esame di laboratorio su un campione prelevato almeno sette giorni dopo la fine del periodo di monitoraggio di cui all’allegato II per la pertinente malattia, calcolato a partire dalla data in cui lo sperma è stato raccolto.
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Condizioni specifiche per l’autorizzazione di movimenti di sperma da stabilimenti riconosciuti di materiale germinale situati nella zona di protezione (Art. 32 Regolamento (UE) 2020/687) — Testo vigente | Portale Normativo