Art. 34
Condizioni specifiche per l’autorizzazione di movimenti di uova per il consumo umano da stabilimenti situati nella zona di protezione
In vigore dal 17 dic 2019
Condizioni specifiche per l’autorizzazione di movimenti di uova per il consumo umano da stabilimenti situati nella zona di protezione
L’autorità competente può autorizzare i movimenti di uova per il consumo umano da stabilimenti situati nella zona di protezione verso le seguenti destinazioni all’interno dello stesso Stato membro:
a)
un centro di imballaggio, purché siano imballate:
i)
in un imballaggio a perdere; o
ii)
in un imballaggio che può essere pulito e disinfettato in modo da distruggere l’agente patogeno della pertinente malattia di categoria A;
b)
uno stabilimento per la fabbricazione di ovoprodotti come previsto all’allegato III, sezione X, capitolo II, del regolamento (CE) n. 853/2004 per essere manipolate e trattate in conformità dell’allegato II, capitolo XI, del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (15).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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