Art. 35
Condizioni specifiche per l’autorizzazione di movimenti di letame, compresi le lettiere e il materiale da lettiera utilizzato, da stabilimenti situati nella zona di protezione a una discarica
In vigore dal 17 dic 2019
Condizioni specifiche per l’autorizzazione di movimenti di letame, compresi le lettiere e il materiale da lettiera utilizzato, da stabilimenti situati nella zona di protezione a una discarica
L’autorità competente può autorizzare i movimenti di letame, compresi le lettiere e il materiale da lettiera utilizzato, da stabilimenti situati nella zona di protezione ai fini del loro smaltimento in una discarica designata situata all’interno dello stesso Stato membro soltanto previa trasformazione in conformità dell’, lettera c), del regolamento (CE) n. 1069/2009.
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