Art. 35

Condizioni specifiche per l’autorizzazione di movimenti di letame, compresi le lettiere e il materiale da lettiera utilizzato, da stabilimenti situati nella zona di protezione a una discarica

In vigore dal 17 dic 2019
Condizioni specifiche per l’autorizzazione di movimenti di letame, compresi le lettiere e il materiale da lettiera utilizzato, da stabilimenti situati nella zona di protezione a una discarica L’autorità competente può autorizzare i movimenti di letame, compresi le lettiere e il materiale da lettiera utilizzato, da stabilimenti situati nella zona di protezione ai fini del loro smaltimento in una discarica designata situata all’interno dello stesso Stato membro soltanto previa trasformazione in conformità dell’, lettera c), del regolamento (CE) n. 1069/2009.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2020:687:oj#art-35

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo