Art. 36

Condizioni specifiche per l’autorizzazione di movimenti di materie prime per mangimi di origine vegetale e paglia dalla zona di protezione

In vigore dal 17 dic 2019
Condizioni specifiche per l’autorizzazione di movimenti di materie prime per mangimi di origine vegetale e paglia dalla zona di protezione L’autorità competente può autorizzare i movimenti di materie prime per mangimi di origine vegetale e paglia prodotte nella zona di protezione a condizione che: a) siano state prodotte in luoghi in cui non sono detenuti animali delle specie elencate; b) siano state prodotte in stabilimenti di trasformazione dei mangimi che non detengono animali delle specie elencate e le materie prime vegetali provengano: i) dai luoghi di cui alla lettera a); o ii) dall’esterno della zona di protezione; c) siano destinate a essere utilizzate all’interno della zona di protezione; o d) siano state sottoposte ad almeno uno dei trattamenti di riduzione dei rischi conformemente all’allegato VIII.
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Condizioni specifiche per l’autorizzazione di movimenti di materie prime per mangimi di origine vegetale e paglia dalla zona di protezione (Art. 36 Regolamento (UE) 2020/687) — Testo vigente | Portale Normativo