Art. 33

Condizioni specifiche per l’autorizzazione di movimenti di carni fresche e latte crudo ottenuti da animali detenuti delle specie elencate da stabilimenti situati nella zona di protezione

In vigore dal 17 dic 2019
Condizioni specifiche per l’autorizzazione di movimenti di carni fresche e latte crudo ottenuti da animali detenuti delle specie elencate da stabilimenti situati nella zona di protezione 1.   L’autorità competente può autorizzare movimenti di carni fresche e latte crudo ottenuti da animali detenuti delle specie elencate in stabilimenti situati nella zona di protezione se: a) sono spostati in uno stabilimento di trasformazione per essere sottoposti a uno dei pertinenti trattamenti di riduzione dei rischi di cui all’allegato VII; o b) nel caso di carni fresche di pollame: i) sono marcate conformemente all’allegato IX, punto 1, dal momento in cui sono state ottenute nel macello; e ii) non sono destinate a un altro Stato membro. 2.   L’autorità competente si assicura che i movimenti verso uno stabilimento di trasformazione di cui al paragrafo 1, lettera a), siano conformi alle seguenti condizioni: a) le carni fresche sono marcate conformemente all’allegato IX, punto 2, nel macello, dopo l’ispezione post mortem e recano tale marchio fino al trattamento; b) il movimento di carni fresche e di latte crudo dallo stabilimento di origine allo stabilimento di trasformazione è effettuato in contenitori sigillati; e c) lo stabilimento di trasformazione è situato nella stessa zona soggetta a restrizioni o quanto più vicino possibile alla zona soggetta a restrizioni ed opera sotto la supervisione di veterinari ufficiali.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2020:687:oj#art-33

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo