Art. 31
Condizioni specifiche per l’autorizzazione di determinati movimenti di uova da cova nella zona di protezione
In vigore dal 17 dic 2019
Condizioni specifiche per l’autorizzazione di determinati movimenti di uova da cova nella zona di protezione
1. L’autorità competente può autorizzare i movimenti delle uova da cova:
a)
da uno stabilimento situato nella zona di protezione verso un incubatoio situato nello stesso Stato membro; o
b)
da uno stabilimento situato nello stesso Stato membro verso un incubatoio situato nella zona di protezione.
2. L’autorizzazione di cui al paragrafo 1, lettera a), è soggetta alle seguenti condizioni:
a)
i gruppi di polli riproduttori (parent) da cui provengono le uova da cova sono stati sottoposti a un esame clinico e a campionamento per esami di laboratorio con esito favorevole;
b)
le uova da cova e i relativi imballaggi vengono disinfettati prima della spedizione e può essere garantita la tracciabilità delle uova da cova; e
c)
le uova da cova sono trasportate in mezzi di trasporto sigillati dall’autorità competente.
3. L’autorità competente può autorizzare i movimenti di uova da cova da uno stabilimento situato nella zona di protezione a uno stabilimento per la schiusa delle uova da cova situato nello stesso Stato membro, se:
a)
i gruppi di polli riproduttori (parent) da cui provengono le uova da cova sono stati sottoposti a un esame clinico e a campionamento per esami di laboratorio con esito favorevole;
b)
lo stabilimento di destinazione è posto sotto supervisione ufficiale fino al ventunesimo giorno successivo alla schiusa delle uova;
c)
il pollame rimane nello stabilimento di destinazione durante il periodo di cui alla lettera b); e
d)
sono rispettate le prescrizioni di cui al paragrafo 2, lettere b) e c).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_del:2020:687:oj#art-31