Art. 9

Zone soggette a restrizioni temporanee in caso di sospetto della presenza di una malattia di categoria A in animali terrestri detenuti in uno stabilimento

In vigore dal 17 dic 2019
Zone soggette a restrizioni temporanee in caso di sospetto della presenza di una malattia di categoria A in animali terrestri detenuti in uno stabilimento 1.   In caso di sospetto della presenza di una malattia di categoria A in animali detenuti in uno stabilimento, l’autorità competente può istituire una zona soggetta a restrizioni temporanee tenendo conto delle seguenti circostanze: a) l’ubicazione dello stabilimento in un’area ad alta densità di animali detenuti delle specie elencate per le quali si sospetta la presenza di una malattia di categoria A; b) i movimenti di animali o di persone a contatto con animali detenuti delle specie elencate per le quali si sospetta la presenza di una malattia di categoria A; c) il ritardo nella conferma della presenza della malattia di categoria A a norma dell’; d) l’insufficienza di informazioni sulle possibili origini e vie di introduzione della malattia di categoria A di cui si sospetta la presenza; e e) il profilo della malattia, in particolare le vie e la velocità di trasmissione e la persistenza della malattia nella popolazione animale. 2.   Negli stabilimenti all’interno della zona soggetta a restrizioni temporanee l’autorità competente applica almeno le misure di cui all’. 3.   L’autorità competente può mantenere la zona soggetta a restrizioni temporanee fino a quando la presenza della malattia di categoria A non sia stata esclusa nello stabilimento in cui era sospettata oppure la presenza di tale malattia non sia stata confermata e venga istituita una zona soggetta a restrizioni a norma dell’. 4.   Qualora la situazione epidemiologica lo richieda, l’autorità competente può disporre l’abbattimento preventivo, conformemente all’, paragrafi 1 e 2, o la macellazione di animali delle specie elencate nelle zone soggette a restrizioni temporanee.
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