Art. 8

Inventario e analisi della documentazione in caso di sospetto della presenza di una malattia di categoria A in animali detenuti in uno stabilimento

In vigore dal 17 dic 2019
Inventario e analisi della documentazione in caso di sospetto della presenza di una malattia di categoria A in animali detenuti in uno stabilimento 1.   In caso di sospetto della presenza di una malattia di categoria A, l’autorità competente dispone e verifica che gli operatori degli stabilimenti in cui si sospetta la presenza di una malattia di categoria A compilino e mantengano aggiornato senza indugio un inventario di quanto segue: a) specie, categorie e numero degli animali detenuti nello stabilimento; per il pollame il numero di animali può essere stimato; b) numero di identificazione individuale di tutti gli animali delle specie per le quali l’identificazione individuale è obbligatoria a norma del regolamento delegato (UE) 2019/2035 (14); c) specie, categorie e numero degli animali detenuti delle specie elencate che sono nati, sono morti, presentavano segni clinici o che potrebbero essere infetti o contaminati dalla malattia di categoria A nello stabilimento; d) prodotti, materiali o sostanze che potrebbero essere contaminati dalla pertinente malattia di categoria A o che potrebbero trasmetterla nello stabilimento; e e) ove pertinente, tutti i luoghi che potrebbero permettere la sopravvivenza dei vettori della pertinente malattia di categoria A nello stabilimento. 2.   Se lo stabilimento è costituito da più unità epidemiologiche, le informazioni di cui al paragrafo 1 sono indicate per ciascuna unità epidemiologica. 3.   Nell’ambito dell’indagine epidemiologica di cui all’ del regolamento (UE) 2016/429, l’autorità competente analizza almeno la seguente documentazione dello stabilimento nel quale si sospetta la presenza di una malattia di categoria A: a) l’inventario di cui al paragrafo 1; b) la documentazione relativa all’origine e alla data di arrivo presso lo stabilimento e di partenza da questo degli animali detenuti delle specie elencate; c) la documentazione relativa all’origine e alla data di arrivo presso lo stabilimento e di partenza da questo di altri movimenti di trasporto pertinenti; d) la documentazione relativa alla produzione; e e) la documentazione relativa alle visite allo stabilimento, se disponibile. 4.   L’analisi della documentazione di cui al paragrafo 3 riguarda almeno il periodo di monitoraggio di cui all’allegato II per la pertinente malattia, calcolato a ritroso a partire dalla data in cui il sospetto è stato notificato.
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