Art. 40
Misure da applicare negli stabilimenti situati nella zona di sorveglianza
In vigore dal 17 dic 2019
Misure da applicare negli stabilimenti situati nella zona di sorveglianza
L’autorità competente dispone l’applicazione senza indugio delle misure di cui all’ in tutti gli stabilimenti situati nella zona di sorveglianza che detengono animali delle specie elencate.
Storico versioni
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