Art. 56
Deroghe ai divieti di movimenti di animali all’interno delle zone soggette a restrizioni quando le misure di restrizione sono mantenute
In vigore dal 17 dic 2019
Deroghe ai divieti di movimenti di animali all’interno delle zone soggette a restrizioni quando le misure di restrizione sono mantenute
1. Se i divieti di movimenti di animali di cui agli sono mantenuti oltre il periodo di cui all’allegato XI a causa della conferma ufficiale di ulteriori focolai della malattia di categoria A, l’autorità competente può, in circostanze eccezionali, autorizzare i movimenti di animali detenuti delle specie elencate da uno stabilimento situato all’interno della zona soggetta a restrizioni nei casi non contemplati dalle deroghe di cui agli , se:
a)
l’operatore ha presentato una richiesta motivata per ottenere tale autorizzazione;
b)
i rischi derivanti dall’autorizzazione di tali movimenti sono stati valutati prima di concedere l’autorizzazione e la valutazione indica che il rischio di diffusione della malattia di categoria A è trascurabile;
c)
i veterinari ufficiali hanno effettuato esami clinici e hanno prelevato campioni per esami di laboratorio dagli animali delle specie elencate, compresi quelli da spostare, e tali esami hanno dato esiti favorevoli.
2. Qualora i movimenti di animali siano autorizzati a norma del paragrafo 1, l’autorità competente si assicura che il trasporto sia conforme alle prescrizioni di cui all’.
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