Art. 58

Deroga alla prescrizione di cui all’articolo 55, paragrafo 1, lettera b)

In vigore dal 17 dic 2019
Deroga alla prescrizione di cui all’, paragrafo 1, lettera b) In caso di conferma ufficiale della presenza di un focolaio di una malattia di categoria A in aziende alimentari e di mangimi, centri di raccolta, posti di controllo frontalieri, stabilimenti che trattano sottoprodotti di origine animale o qualsiasi altro luogo pertinente, compresi i mezzi di trasporto, l’autorità competente può autorizzare la reintroduzione di animali detenuti delle specie elencate a fini di macellazione, operazioni di raccolta, ispezione o trasporto, 24 ore dopo il completamento: a) delle misure di cui agli e all’, paragrafo 1, lettera a); e b) di qualsiasi misura supplementare applicata dall’autorità competente adeguata alla situazione specifica.
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