Art. 52

Condizioni specifiche per l’autorizzazione di movimenti di materie prime per mangimi di origine vegetale e paglia dalla zona di sorveglianza

In vigore dal 17 dic 2019
Condizioni specifiche per l’autorizzazione di movimenti di materie prime per mangimi di origine vegetale e paglia dalla zona di sorveglianza L’autorità competente può autorizzare i movimenti di materie prime per mangimi di origine vegetale o paglia prodotte nella zona di sorveglianza a condizione che queste: a) siano state prodotte in luoghi che non detengono animali delle specie elencate, diversi dagli stabilimenti di trasformazione dei mangimi; b) siano state prodotte in stabilimenti di trasformazione dei mangimi che non detengono animali delle specie elencate e le materie prime vegetali provengano: i) dai luoghi di cui alla lettera a); o ii) dall’esterno della zona di sorveglianza; c) siano destinate a essere utilizzate all’interno della zona di sorveglianza; d) siano state sottoposte ad almeno uno dei trattamenti di riduzione dei rischi di cui all’allegato VIII.
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Condizioni specifiche per l’autorizzazione di movimenti di materie prime per mangimi di origine vegetale e paglia dalla zona di sorveglianza (Art. 52 Regolamento (UE) 2020/687) — Testo vigente | Portale Normativo