Art. 63
Misure in caso di presenza di un focolaio di una malattia di categoria A in animali selvatici delle specie elencate
In vigore dal 17 dic 2019
Misure in caso di presenza di un focolaio di una malattia di categoria A in animali selvatici delle specie elencate
1. In caso di conferma ufficiale di un focolaio di una malattia di categoria A in animali selvatici delle specie elencate conformemente all’, paragrafi 2, 3 e 4, del regolamento delegato (UE) 2020/689, l’autorità competente può stabilire una zona infetta al fine di prevenire l’ulteriore diffusione della malattia in base:
a)
al profilo della malattia;
b)
alla stima della popolazione di animali selvatici delle specie elencate;
c)
ai fattori di rischio che contribuiscono alla diffusione della pertinente malattia di categoria A, in particolare il rischio di introduzione di una malattia di categoria A in stabilimenti che detengono animali delle specie elencate;
d)
ai risultati del campionamento; e
e)
ad altri fattori pertinenti.
2. Per quanto riguarda i corpi di animali selvatici in cui è stata confermata la presenza della pertinente malattia di categoria A, indipendentemente dal fatto che tali animali siano stati abbattuti o trovati morti, l’autorità competente si assicura che:
a)
i corpi interi degli animali selvatici morti o le loro parti siano smaltiti o trasformati conformemente al regolamento (CE) n. 1069/2009; e
b)
ove possibile, i materiali o le sostanze che potrebbero essere contaminati dal contatto con i corpi degli animali selvatici morti o con i sottoprodotti di origine animale ottenuti da tali corpi sono sottoposti a pulizia e disinfezione o smaltiti secondo le istruzioni e sotto la supervisione di veterinari ufficiali.
3. L’autorità competente può modificare i confini della zona infetta iniziale:
a)
al fine di controllare l’ulteriore diffusione della pertinente malattia di categoria A; e
b)
in caso di conferma di ulteriori focolai della malattia di categoria A in animali selvatici.
4. L’autorità competente informa immediatamente gli operatori, i veterinari clinici, i cacciatori, le altre autorità competenti interessate e ogni altra persona fisica o giuridica interessata circa il focolaio della malattia e le misure di controllo adottate.
Storico versioni
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