Art. 63

Misure in caso di presenza di un focolaio di una malattia di categoria A in animali selvatici delle specie elencate

In vigore dal 17 dic 2019
Misure in caso di presenza di un focolaio di una malattia di categoria A in animali selvatici delle specie elencate 1.   In caso di conferma ufficiale di un focolaio di una malattia di categoria A in animali selvatici delle specie elencate conformemente all’, paragrafi 2, 3 e 4, del regolamento delegato (UE) 2020/689, l’autorità competente può stabilire una zona infetta al fine di prevenire l’ulteriore diffusione della malattia in base: a) al profilo della malattia; b) alla stima della popolazione di animali selvatici delle specie elencate; c) ai fattori di rischio che contribuiscono alla diffusione della pertinente malattia di categoria A, in particolare il rischio di introduzione di una malattia di categoria A in stabilimenti che detengono animali delle specie elencate; d) ai risultati del campionamento; e e) ad altri fattori pertinenti. 2.   Per quanto riguarda i corpi di animali selvatici in cui è stata confermata la presenza della pertinente malattia di categoria A, indipendentemente dal fatto che tali animali siano stati abbattuti o trovati morti, l’autorità competente si assicura che: a) i corpi interi degli animali selvatici morti o le loro parti siano smaltiti o trasformati conformemente al regolamento (CE) n. 1069/2009; e b) ove possibile, i materiali o le sostanze che potrebbero essere contaminati dal contatto con i corpi degli animali selvatici morti o con i sottoprodotti di origine animale ottenuti da tali corpi sono sottoposti a pulizia e disinfezione o smaltiti secondo le istruzioni e sotto la supervisione di veterinari ufficiali. 3.   L’autorità competente può modificare i confini della zona infetta iniziale: a) al fine di controllare l’ulteriore diffusione della pertinente malattia di categoria A; e b) in caso di conferma di ulteriori focolai della malattia di categoria A in animali selvatici. 4.   L’autorità competente informa immediatamente gli operatori, i veterinari clinici, i cacciatori, le altre autorità competenti interessate e ogni altra persona fisica o giuridica interessata circa il focolaio della malattia e le misure di controllo adottate.
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