Art. 62

Misure in caso di sospetto della presenza di una malattia di categoria A in animali selvatici delle specie elencate

In vigore dal 17 dic 2019
Misure in caso di sospetto della presenza di una malattia di categoria A in animali selvatici delle specie elencate 1.   In caso di sospetto della presenza di una malattia di categoria A in animali selvatici delle specie elencate conformemente all’, paragrafi 1, 3 e 4, del regolamento delegato (UE) 2020/689, l’autorità competente conduce immediatamente un’indagine per confermare o escludere la presenza della malattia elencata sospettata. 2.   Nel corso dell’indagine di cui al paragrafo 1, l’autorità competente organizza almeno l’esame post mortem e la raccolta di campioni per l’esame di laboratorio degli animali selvatici delle specie elencate abbattuti con arma da fuoco o trovati morti al fine di confermare o escludere la presenza della malattia di categoria A. 3.   Per quanto riguarda i corpi di animali selvatici morti sospettati di essere colpiti dalla pertinente malattia di categoria A, indipendentemente dal fatto che tali animali siano stati abbattuti o trovati morti, l’autorità competente si assicura che: a) i corpi interi degli animali selvatici morti o le loro parti siano smaltiti o trasformati conformemente al regolamento (CE) n. 1069/2009; e b) ove possibile, i materiali o le sostanze che potrebbero essere contaminati dal contatto con i corpi degli animali selvatici morti o i sottoprodotti di origine animale ottenuti da tali corpi sono sottoposti a pulizia e disinfezione o smaltiti secondo le istruzioni e sotto la supervisione di veterinari ufficiali.
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