Art. 61

Conclusione del ripopolamento dello stabilimento colpito e revoca delle misure di controllo delle malattie nello stabilimento colpito

In vigore dal 17 dic 2019
Conclusione del ripopolamento dello stabilimento colpito e revoca delle misure di controllo delle malattie nello stabilimento colpito 1.   Il ripopolamento dello stabilimento colpito si considera concluso quando sono state concluse con successo le misure di cui agli e, ove pertinente, all’. 2.   L’autorità competente revoca tutte le misure di controllo delle malattie applicate nello stabilimento colpito conformemente al presente regolamento quando il ripopolamento si considera concluso come previsto al paragrafo 1.
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