Art. 66 · Gruppo operativo di esperti

Art. 66

Gruppo operativo di esperti

In vigore dal 17 dic 2019
Gruppo operativo di esperti In caso di conferma ufficiale della presenza di un focolaio di una malattia di categoria A in animali selvatici delle specie elencate e se stabilisce una zona infetta in conformità dell’, l’autorità competente istituisce un gruppo operativo di esperti a norma dell’ del regolamento (UE) 2016/429 che la assista: a) nel valutare la situazione epidemiologica e la sua evoluzione; b) nel definire la zona infetta; c) nello stabilire le misure appropriate da applicare nella zona infetta conformemente al presente capo e la loro durata; e d) nell’elaborare un piano di eradicazione, ove pertinente.
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