Art. 67
Durata delle misure nella zona infetta
In vigore dal 17 dic 2019
Durata delle misure nella zona infetta
L’autorità competente mantiene le misure applicate nella zona infetta in conformità del presente capo fino a quando le informazioni epidemiologiche non indicano che la popolazione selvatica pertinente non comporta più un rischio di introduzione di una malattia di categoria A negli stabilimenti che detengono animali delle specie elencate e il gruppo operativo non raccomanda di revocare le misure.
Storico versioni
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