Art. 2
Definizioni
In vigore dal 17 dic 2019
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 e all’allegato I del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (12), tranne nel caso in cui tali definizioni riguardino termini definiti nel secondo comma del presente articolo.
Si applicano inoltre le seguenti definizioni:
1)
«mezzo di trasporto»: veicoli stradali o ferroviari, navi e aeromobili;
2)
«pulcini di un giorno»: pollame di meno di 72 ore;
3)
«sperma»: eiaculato di uno o più animali, tal quale, preparato o diluito;
4)
«ovociti»: fasi aploidi dell’ootidogenesi comprendenti gli ovociti secondari e gli ovuli;
5)
«embrione»: stadio iniziale dello sviluppo di un animale in grado di essere trasferito in una madre ricevente;
6)
«carni fresche»: carni, carni macinate e preparazioni di carni, comprese quelle confezionate sotto vuoto o in atmosfera controllata, che non hanno subito trattamenti diversi da refrigerazione, congelamento o surgelazione;
7)
«carcassa di ungulato»: il corpo intero di un ungulato macellato o abbattuto dopo:
—
dissanguamento, nel caso di animali macellati,
—
eviscerazione,
—
asportazione degli arti in corrispondenza del carpo e del tarso,
—
asportazione della coda, delle mammelle, della testa e della pelle, tranne che nei suini;
8)
«frattaglie»: carni fresche diverse da quelle della carcassa definita al punto 7), anche se rimangono naturalmente connesse con la carcassa;
9)
«prodotti a base di carne»: prodotti trasformati, compresi stomaci, vesciche e intestini trattati, grassi fusi, estratti di carne e prodotti sanguigni, ottenuti dalla trasformazione di carne o dall’ulteriore trasformazione di tali prodotti trasformati in modo che la superficie di sezionamento permetta di constatare che il prodotto non presenta più le caratteristiche delle carni fresche;
10)
«budelli»: vesciche e intestini che, dopo essere stati puliti, sono stati trasformati mediante raschiatura dei tessuti, sgrassatura e lavaggio e sono stati essiccati dopo la salatura;
11)
«colostro»: liquido secreto dalle ghiandole mammarie di animali detenuti fino a 5 giorni dopo il parto, ricco di anticorpi e minerali e prodotto prima del latte crudo;
12)
«prodotti ottenuti dal colostro»: prodotti trasformati ottenuti dalla trasformazione del colostro o dall’ulteriore trasformazione di tali prodotti trasformati;
13)
«merce sicura»: merce che può essere spostata senza che sia necessario adottare misure di riduzione dei rischi specificamente dirette contro una determinata malattia elencata, indipendentemente dallo stato sanitario dello Stato membro o della zona di origine per tale malattia;
14)
«filiera di approvvigionamento»: una filiera produttiva integrata avente uno stato sanitario comune per quanto riguarda le malattie elencate, che consiste in una rete collaborativa di stabilimenti specializzati riconosciuti dall’autorità competente ai fini dell’, tra i quali gli animali vengono spostati per completare il ciclo produttivo;
15)
«zona infetta»: una zona in cui possono essere applicate restrizioni ai movimenti di prodotti o di animali detenuti e selvatici e altre misure di controllo delle malattie e di biosicurezza al fine di prevenire la diffusione di una malattia di categoria A in caso di conferma ufficiale della presenza della malattia in animali selvatici.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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