Art. 71
Indagini condotte dall’autorità competente in caso di sospetto della presenza di una malattia di categoria A in animali di acquacoltura in uno stabilimento
In vigore dal 17 dic 2019
Indagini condotte dall’autorità competente in caso di sospetto della presenza di una malattia di categoria A in animali di acquacoltura in uno stabilimento
1. In caso di sospetto della presenza di una malattia di categoria A in animali di acquacoltura in uno stabilimento, conformemente all’, paragrafi 1, 3 e 4, del regolamento delegato (UE) 2020/689, l’autorità competente conduce immediatamente un’indagine per confermare o escludere la presenza della malattia elencata sospettata.
2. Nel corso dell’indagine di cui al paragrafo 1, l’autorità competente provvede affinché i veterinari ufficiali effettuino almeno:
a)
esami clinici degli animali di acquacoltura; e
b)
il prelievo di campioni per gli esami di laboratorio.
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