Art. 71

Indagini condotte dall’autorità competente in caso di sospetto della presenza di una malattia di categoria A in animali di acquacoltura in uno stabilimento

In vigore dal 17 dic 2019
Indagini condotte dall’autorità competente in caso di sospetto della presenza di una malattia di categoria A in animali di acquacoltura in uno stabilimento 1.   In caso di sospetto della presenza di una malattia di categoria A in animali di acquacoltura in uno stabilimento, conformemente all’, paragrafi 1, 3 e 4, del regolamento delegato (UE) 2020/689, l’autorità competente conduce immediatamente un’indagine per confermare o escludere la presenza della malattia elencata sospettata. 2.   Nel corso dell’indagine di cui al paragrafo 1, l’autorità competente provvede affinché i veterinari ufficiali effettuino almeno: a) esami clinici degli animali di acquacoltura; e b) il prelievo di campioni per gli esami di laboratorio.
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