Art. 5

Compiti dell'ACER in relazione all'elaborazione e all'attuazione dei codici di rete e degli orientamenti

In vigore dal 5 giu 2019
Compiti dell'ACER in relazione all'elaborazione e all'attuazione dei codici di rete e degli orientamenti 1.   L'ACER partecipa allo sviluppo di codici di rete, ai sensi dell'articolo 59 del regolamento (UE) 2019/943 e dell' del regolamento (CE) n. 715/2009, nonché di orientamenti ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2019/943. In particolare, l'ACER: a) presenta alla Commissione orientamenti quadro non vincolanti qualora richiesto a norma dell'articolo 59, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/943 o dell', paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 715/2009. L'ACER riesamina gli orientamenti quadro e li sottopone nuovamente alla Commissione qualora richiesto a norma dell'articolo 59, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2019/943 o dell', paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 715/2009; b) presenta un parere motivato all'ENTSO per il gas sul codice di rete a norma dell', paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 715/2009; c) rivede il codice di rete in conformità dell'articolo 59, paragrafo 11, del regolamento (UE) 2019/943 e dell', paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 715/2009. Nella sua revisione l'ACER tiene conto delle opinioni formulate dalle parti coinvolte nella redazione del codice di rete riveduto dall'ENTSO per l'energia elettrica, dall'ENTSO per il gas o dall'EU DSO, e consulta le parti interessate pertinenti in merito alla versione da trasmettere alla Commissione. A tal fine l'ACER può ricorrere, se del caso, al comitato istituito in relazione ai codici di rete e, se del caso, l'ACER informa la Commissione sui risultati delle consultazioni. Successivamente, l'ACER presenta il codice di rete riveduto alla Commissione in conformità dell'articolo 59, paragrafo 11, del regolamento (UE) 2019/943 e dell', paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 715/2009. Se l'ENTSO per l'energia elettrica, l'ENTSO per il gas o l'EU DSO non hanno elaborato un codice di rete, l'ACER elabora e presenta alla Commissione un progetto di codice di rete qualora richiesto a norma dell'articolo 59, paragrafo 12, del regolamento (UE) 2019/943 o dell', paragrafo 10, del regolamento (CE) n. 715/2009; d) presenta alla Commissione un parere debitamente motivato, a norma dell', paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/943 o dell', paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 715/2009, qualora l'ENTSO per l'energia elettrica e l'ENTSO per il gas non abbiano attuato un codice di rete elaborato a norma dell', paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2019/943 o dell', paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 715/2009 o un codice di rete che è stato stabilito a norma dell'articolo 59, paragrafi da 3 a 12, del regolamento (UE) 2019/943 e dell', paragrafi da 1 a 10, del regolamento (CE) n. 715/2009, ma che non è stato adottato dalla Commissione a norma dell'articolo 59, paragrafo 13, del regolamento (UE) 2019/943 e dell', paragrafo 11, del regolamento (CE) n. 715/2009; e) controlla e analizza l'attuazione dei codici di rete adottati dalla Commissione a norma dell'articolo 59 del regolamento (UE) 2019/943 e dell' del regolamento (CE) n. 715/2009 e degli orientamenti adottati a norma dell'articolo 61 del regolamento (UE) 2019/943 il loro effetto sull'armonizzazione delle regole applicabili volte a facilitare l'integrazione del mercato e sulla non discriminazione, l'effettiva concorrenza e il funzionamento efficace del mercato, e riferisce alla Commissione al riguardo. 2.   Qualora uno dei seguenti atti giuridici preveda l'elaborazione di proposte di termini, condizioni o metodologie comuni per l'attuazione di codici di rete e di orientamenti che richiedono l'approvazione di tutte le autorità di regolazione, tali proposte di termini, condizioni comuni o metodologie sono sottoposte all'ACER per revisione e approvazione: a) un atto legislativo dell'Unione adottato secondo la procedura legislativa ordinaria; b) i codici di rete e gli orientamenti adottati prima del 4 luglio 2019 e revisioni successive dei suddetti codici di rete e orientamenti; o c) i codici di rete e gli orientamenti adottati quali atti di esecuzione ai sensi dell' del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (20). 3.   Qualora uno dei seguenti atti giuridici preveda l'elaborazione di proposte di termini, condizioni o metodologie per l'attuazione dei codici di rete e degli orientamenti che richiedono l'approvazione di tutte le autorità di regolazione della regione interessata, tali autorità di regolazione concordano all'unanimità termini, condizioni o metodologie comuni che devono essere approvate da ciascuna di tali autorità di regolazione: a) un atto legislativo dell'Unione adottato secondo la procedura legislativa ordinaria; b) i codici di rete e gli orientamenti adottati prima del 4 luglio 2019 e revisioni successive dei suddetti codici di rete e orientamenti; o c) i codici di rete e gli orientamenti adottati quali atti di esecuzione ai sensi dell' del regolamento (UE) n. 182/2011. Le proposte di cui al primo comma sono notificate all'ACER entro una settimana dalla loro presentazione a dette autorità di regolazione. Le autorità di regolazione possono deferire le proposte all'ACER per approvazione a norma dell', paragrafo 10, secondo comma, lettera b), e lo fanno a norma dell', paragrafo 10, secondo comma, lettera a), in assenza del consenso unanime di cui al primo comma. Il direttore del comitato dei regolatori, di propria iniziativa o su proposta di uno o più dei suoi membri, può chiedere che le autorità di regolazione della regione interessata sottopongano la proposta all'ACER per approvazione. Tale richiesta deve essere limitata ai casi in cui la proposta concordata a livello regionale si ripercuoterebbe in modo tangibile sul mercato interno dell'energia o sulla sicurezza dell'approvvigionamento al di là della regione. 4.   Fatti salvi i paragrafi 2 e 3, l'ACER è competente ad adottare una decisione a norma dell', paragrafo 10, qualora le autorità di regolazione competenti non si accordino su termini, condizioni o metodologie per l'attuazione dei nuovi codici di rete e degli orientamenti adottati dopo il 4 luglio 2019 quali atti delegati, qualora tali termini, condizioni o metodologie richiedano l'approvazione di tutte le autorità di regolazione o di tutte le autorità di regolazione della regione interessata. 5.   Entro il 31 ottobre 2023, e successivamente ogni tre anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'eventuale necessità dell'ulteriore rafforzamento della partecipazione dell'ACER all'elaborazione e all'adozione di termini, condizioni o metodologie per l'attuazione dei codici di rete e degli orientamenti adottati quali atti delegati dopo il 4 luglio 2019. Se del caso, la relazione è corredata di una proposta legislativa volta a trasferire o modificare i necessari poteri all'ACER. 6.   Prima di approvare le condizioni o le metodologie di cui ai paragrafi 2 e 3, le autorità di regolazione o, se competente, l'ACER rivedono, se necessario, le suddette condizioni e metodologie, previa consultazione dell'ENTSO per l'energia elettrica, dell'ENTSO per il gas o dell'EU DSO, al fine di garantire che siano in linea con l'obiettivo del codice di rete o dell'orientamento e contribuiscano all'integrazione dei mercati, alla non discriminazione, alla concorrenza effettiva e al corretto funzionamento del mercato. L'ACER adotta una decisione in merito all'approvazione entro il periodo specificato nei pertinenti codici di rete e orientamenti. Tale periodo ha inizio il giorno seguente a quello in cui la proposta è stata comunicata all'ACER. 7.   L'ACER svolge i suoi compiti in relazione al riesame delle zone di offerta a norma dell', paragrafo 5, del regolamento (UE) 2019/943. 8.   L'ACER controlla la cooperazione regionale dei gestori dei sistemi di trasmissione di cui all' del regolamento (UE) 2019/943 e all' del regolamento (CE) n. 715/2009 e tiene debitamente conto dei risultati di tale cooperazione nel formulare pareri, raccomandazioni e decisioni.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2019:942:oj#art-5

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo