Art. 14
Consultazione, trasparenza e garanzie procedurali
In vigore dal 5 giu 2019
Consultazione, trasparenza e garanzie procedurali
1. Nello svolgimento dei suoi compiti, in particolare nel processo di sviluppo di orientamenti quadro a norma dell'articolo 59 del regolamento (UE) 2019/943 o dell' del regolamento (CE) n. 715/2009, nonché nel processo di proposta di modifiche dei codici di rete di cui all'articolo 60 del regolamento (UE) 2019/943 o all' del regolamento (CE) n. 715/2009, l'ACER consulta tempestivamente i soggetti partecipanti al mercato, i gestori dei sistemi di trasmissione, i consumatori, gli utenti finali e, se del caso, le autorità della concorrenza, fatte salve le rispettive competenze, in modo aperto e trasparente, specialmente quando i suoi compiti riguardano i gestori dei sistemi di trasmissione.
2. L'ACER provvede a che il pubblico e le parti interessate dispongano, ove opportuno, di informazioni obiettive, affidabili e facilmente accessibili, in particolare riguardanti, eventualmente, i risultati del suo lavoro.
Sono resi pubblici tutti i documenti e i verbali delle riunioni di consultazione condotte durante lo sviluppo di orientamenti quadro a norma dell'articolo 59 del regolamento (UE) 2019/943 o dell' del regolamento (CE) n. 715/2009, o durante la modifica dei codici di rete di cui al paragrafo 1.
3. Prima di adottare orientamenti quadro o proporre modifiche dei codici di rete di cui al paragrafo 1, l'ACER indica in che misura le osservazioni ricevute durante la consultazione sono state prese in considerazione e, qualora non abbia dato seguito a tali osservazioni, adduce i motivi di tale scelta.
4. L'ACER pubblica sul proprio sito web quanto meno gli ordini del giorno, i documenti di riferimento e, se del caso, i verbali delle riunioni del consiglio di amministrazione, del comitato dei regolatori e della commissione dei ricorsi.
5. L'ACER adotta e pubblica un regolamento interno adeguato e proporzionato secondo la procedura di cui all', paragrafo 1, lettera t). Tale regolamento interno comprende disposizioni che garantiscono un processo decisionale trasparente e ragionevole, a tutela dei diritti procedurali fondamentali basati sullo stato di diritto, tra cui il diritto di essere ascoltati, le norme sull'accesso ai fascicoli e le norme di cui ai paragrafi da 6, 7 e 8.
6. Prima di adottare le decisioni individuali di cui al presente regolamento, l'ACER informa ogni parte interessata della sua intenzione di adottare tale decisione e le assegna un termine per esprimere un parere al riguardo, tenendo pienamente conto dell'urgenza, della complessità e delle potenziali conseguenze della questione.
7. Le decisioni individuali dell'ACER indicano le ragioni sulle quali si basano al fine di consentire un ricorso sul merito.
8. Le parti interessate dalle decisioni individuali sono informate dei mezzi di ricorso disponibili a norma del presente regolamento.
Storico versioni
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