Art. 19

Funzioni del consiglio di amministrazione

In vigore dal 5 giu 2019
Funzioni del consiglio di amministrazione 1.   Il consiglio di amministrazione: a) dopo aver consultato il comitato dei regolatori e ottenuto il suo parere favorevole conformemente all', paragrafo 5, lettera c), nomina il direttore conformemente all', paragrafo 2, e se del caso ne proroga il mandato o lo rimuove dalla carica; b) nomina formalmente i membri del comitato dei regolatori nominati a norma dell', paragrafo 1; c) nomina formalmente i membri della commissione dei ricorsi a norma dell', paragrafo 2; d) assicura che l'ACER compia la sua missione ed esegua i compiti che le sono affidati ai sensi del presente regolamento; e) adotta il documento di programmazione di cui all', paragrafo 1, a maggioranza di due terzi dei suoi membri e, se del caso, lo modifica in conformità dell', paragrafo 3; f) adotta a maggioranza dei due terzi dei suoi membri il bilancio annuale dell'ACER ed esercita le sue altre funzioni di bilancio conformemente agli articoli da 31 a 35; g) decide, previo accordo della Commissione, in merito all'accettazione di lasciti, donazioni o sovvenzioni provenienti da altre fonti dell'Unione o di contributi volontari provenienti dagli Stati membri o dalle autorità di regolazione. Il parere espresso dal consiglio di amministrazione ai sensi dell', paragrafo 4, si riferisce esplicitamente alle fonti di finanziamento elencate nel presente paragrafo; h) di concerto con il comitato dei regolatori, esercita l'autorità disciplinare sul direttore. Inoltre, in conformità del paragrafo 2 esercita, nei confronti del personale dell'ACER, i poteri conferiti dallo statuto dei funzionari all'autorità che ha il potere di nomina e dal regime applicabile agli altri agenti all'autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione («poteri dell'autorità che ha il potere di nomina»); i) stabilisce le modalità di applicazione per dare efficacia allo statuto dei funzionari e al regime applicabile agli altri agenti in conformità dell'articolo 110 dello statuto dei funzionari, ai sensi dell', paragrafo 2; j) adotta le disposizioni pratiche di attuazione del diritto di accesso ai documenti dell'ACER, conformemente all'; k) adotta e pubblica la relazione annuale sulle attività dell'ACER, sulla base del progetto di relazione annuale di cui all', paragrafo 1, lettera i), e trasmette tale relazione, entro il 1o luglio di ogni anno, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti. La relazione annuale sulle attività dell'ACER comprende una sezione autonoma, approvata dal comitato dei regolatori, relativa alle attività di regolamentazione dell'ACER nel corso dell'anno in questione; l) adotta e pubblica il suo regolamento interno; m) adotta le regole finanziarie applicabili all'ACER conformemente all'; n) adotta una strategia antifrode, proporzionata al rischio di frode, tenendo conto dei costi e dei benefici delle misure da attuare; o) adotta regole per la prevenzione e la gestione dei conflitti di interesse in relazione ai suoi membri, nonché ai membri della commissione dei ricorsi; p) adotta e aggiorna regolarmente i piani di comunicazione e divulgazione di cui all'; q) nomina un contabile soggetto allo statuto dei funzionari e al regime applicabile, che è pienamente indipendente nell'esercizio delle sue funzioni; r) assicura un seguito adeguato alle osservazioni e alle raccomandazioni risultanti dalle relazioni di audit e valutazioni interne ed esterne e dalle indagini dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF); s) autorizza la conclusione di accordi di lavoro conformemente all'; t) sulla base di una proposta del direttore in conformità dell', paragrafo 1, lettera b), e dopo aver consultato il comitato dei regolatori e ottenuto il suo parere favorevole in conformità dell', paragrafo 5, lettera f), adotta e pubblica il regolamento interno di cui all', paragrafo 5. 2.   Il consiglio di amministrazione adotta, in conformità dell'articolo 110 dello statuto dei funzionari, una decisione basata sull', paragrafo 1, dello statuto dei funzionari e sull' del regime applicabile, con cui delega al direttore i pertinenti poteri dell'autorità che ha il potere di nomina e definisce le condizioni di sospensione di detta delega di poteri. Il direttore è autorizzato a subdelegare tali poteri. 3.   Qualora circostanze eccezionali lo richiedano, il consiglio di amministrazione può, mediante decisione, sospendere temporaneamente i poteri dell'autorità che ha il potere di nomina delegati al direttore e quelli subdelegati da quest'ultimo, ed esercitarli esso stesso o delegarli a uno dei suoi membri o a un membro del personale diverso dal direttore. Le circostanze eccezionali sono rigorosamente limitate a questioni di amministrazione, di bilancio o di direzione e lasciano impregiudicata la piena indipendenza del direttore in relazione ai suoi compiti in conformità dell', paragrafo 1, lettera c).
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